Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 17/08/1999 n. 334

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

6. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 10, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o il documento di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi.

7. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all' articolo 5, comma 3, all'articolo 11, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. Alla violazione di cui all'articolo 22, comma 3, si applica la pena prevista dall'articolo 623 del Codice penale.

Art. 28 - Norme transitorie

1. Per gli stabilimenti già autorizzati in base alla previgente normativa e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, non sia stata ultimata la costruzione, la notifica di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere trasmessa centoventi giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. Fino all'emanazione del Decreto di cui all'articolo 25, comma 3, le misure di controllo di cui all'articolo 25 sono effettuate conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essere redatto in conformità alle indicazioni di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II. Per i nuovi stabili- menti o per le modifiche di stabilimenti esistenti, di cui all'articolo 10, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essere formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A al Decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, e secondo la struttura di cui all'allegato I al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato, e integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II.

4. Fino all'emanazione del Decreto di cui all'articolo 10, si applicano i criteri stabiliti nell'allegato al Decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1996.

Art. 29 - Norme di salvaguardia

1. Dall'attuazione del presente Decreto non debbono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, in relazione alle previste istruttorie e controlli, i relativi oneri sono posti a carico dei soggetti gestori.

2. Con Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal presente Decreto.

3. Per le istruttorie ed i controlli di competenza delle regioni e degli enti locali, le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versate all'entrata dei rispettivi bilanci per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della riassegnazione delle somme di cui alle tariffe del comma 2 alle apposite unità previsionali di base relative ai controlli e alle istruttorie dei Ministeri interessati.

Art. 30 - Abrogazione di norme

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente Decreto ed, in particolare

a) il Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988 (N.d.R.: si ritiene che la data corretta sia 17 maggio 1988)], n. 175, ad eccezione dell'articolo 20

b) l'articolo 1, comma 1, lettera b), e commi 7 e 8, della Legge 19 maggio 1997, n. 137. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato A (articolo 5, comma 2) 1 - Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:

-alchilazione

-amminazione con ammoniaca

-carbonilazione

-condensazione

-deidrogenazione

-esterificazione

-alogenazione e produzione di alogeni

-idrogenazione

-idrolisi

- ossidazione

-polimerizzazione

-solfonazione

-desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati

-nitrazione e fabbricazione di derivati azotati

-fabbricazione di derivati fosforiti

-formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici

-distillazione

-estrazione

-solubilizzazione

-miscelazione 2 - Stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi. 3 - Stabilimenti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica. 4 - Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi. 5 - Stabilimenti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite. 6 - Stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica. Allegato B (articolo 5, comma 3) 1 - Stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose del tipo:

-molto tossiche

-tossiche

-infiammabili

-facilmente infiammabili

-capaci di esplodere

-comburenti

-cancerogene, limitatamente a quelle classificate contemporaneamente come cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche. 2 - Le categorie di sostanze di cui al punto 1 sono quelle individuate, in relazione alla corrispondenti frasi di rischio, dal Decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992 e dal Decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1993, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993. 3 - I valori di soglia per le sostanze di cui al punto 1 sono quelli già individuati ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e del Decreto del Ministro dell' Ambiente 1 febbraio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996. Allegato I Elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi per l'applicazione del'art. 2 Introduzione

1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 del presente Decreto e dà attuazione ai suoi articoli.

2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nelle pertinenti direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.

4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.

5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose Parte 1 Sostanze specificate Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1. Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione Sostanze pericolose degli

articoli 6 e 7 dello

articolo 8 Nitrato di ammonio 350 2.500 Nitrato di ammonio 1.250 5.000 Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1 2 Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali 0,1 0,1 Bromo 20 100 Cloro 10 25 Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di nichel) 1 1 Etilenimina 10 20 Fluoro 25 20 Formaldeide (concentrazione ³ 90 %) 5 50 Idrogeno 5 50 Acido cloridrico (gas liquefatto) 25 250 Alchili di piombo 5 50 Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale 50 200 Acetilene 5 50 Ossido di etilene 5 50 Ossido di propilene 5 50 Metanolo 500 5.000 4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta 0,01 0,01 Isocianato di metile 0,15 0,15 Ossigeno 200 2.000 Diisocianato di toluene 10 100 Cloruro di carbonile (fosgene) 0,3 0,75 D.L.VO 17-08-1999 N. 334 -Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti. Triiduro di arsenico (arsina) 0,2 1 Triiduro di fosforo (fosfina) 0,2 1 Dicloruro di zolfo 1 1 Triossido di zolfo 15 75 Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente 0,001 0,001 Le seguenti sostanze CANCEROGENE: 4-amminobifenile e/o suoi sali, benzidina e suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di cloro-metile e di metile, cloruro di dimenticarbamoile, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, 4-nitrodifenile 0,001 0,001 Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali 5.000 50.000 Note

1. Nitrato di ammonio (350/2.500) Include sia il nitrato di ammonio e le miscele contenenti nitrato di ammonio, il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (diversi da quelli di cui alla nota 2) sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

2. Nitrato di ammonio (1.250/5.000) Si applica ai fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio combinato con fosfato e/o potassio).

3. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine Le quantità di policloro- dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione: Fattori Tossici Equivalenti Internazionali (ITEF) per i congeneri di interesse (NATO/CCMS) 2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 OCDD 0,001 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,001 (T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP =hepta, O = octa) Parte 2 Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1 Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione Sostanze pericolose classificate come degli

articoli 6 e 7 dello

articolo 8

1. MOLTO TOSSICHE 5 20

2. TOSSICHE 50 200

3. COMBURENTI 50 200

4. ESPLOSIVE [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 2 a)] 50 200

5. ESPLOSIVE [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 2 b)] 10 50

6. INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a)] 5.000 50.000 7a. FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1] 7b. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3

 

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